Disciplina comunitaria sui rifiuti, una rivoluzione con l’Italia alla guida
Sabato 26 settembre 2020 è un giorno che rimarrà nella storia per la disciplina comunitaria sui rifiuti e la sua applicazione alla nostra nazione.
In questa data simbolo entra in vigore il decreto legislativo 116/2020 che reperisce le direttive 2018/851/Ue e 2018/852/Ue. Questo atto rende attivo per l’Italia le disposizioni relative alla disciplina comunitaria dei rifiuti.
Di cosa tratta in particolare questa attuazione per la disciplina comunitaria sui rifiuti?
Questo decreto, che interviene sulla parte quarta del Codice ambientale (DL 152/2006) trasforma i rifiuti in una risorsa da valorizzare tramite il coinvolgimento come responsabilità finanziaria del produttore, il quale, deve essere parte attiva nella ripresa dei rifiuti originati dal consumo di quel bene.
Nuovo destino per i rifiuti assimilati agli urbani
Fondamentale la porzione del DL in cui viene riportato che i rifiuti speciali assimilati agli urbani diventano semplicemente urbani quando sono «simili per natura e composizione ai rifiuti domestici» indicati nell’allegato L-quater e prodotti dalle attività di cui all’allegato L-quinquies. Questa assimilazione deriva dall’incrocio tra 15 tipologie di rifiuti (dagli organici ad «altri rifiuti non biodegradabili») con 29 categorie di attività (dai campeggi alle banche) che li producono e che sottrae ai Comuni la possibilità di assimilazione. Una modifica che porta quindi ad un’immediata parità di trattamento tra le varie aziende ed in generale su tutto il territorio nazionale.
C’è da considerare inoltre che il numero di attività coinvolte sarà molto più alto in quanto vengono considerate in questa modifica «attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe».
Disciplina comunitaria dei rifiuti: gestione e raggruppamento
La cernita dei materiali è sempre autorizzata in quanto facente parte della gestione degli stessi. Il deposito temporaneo viene ora spostato direttamente all’ultimo anello della catena, in quanto dovrà essere istituito direttamente presso il punto vendita.
Disciplina comunitaria dei rifiuti: Registro elettronico nazionale
Nuova regolamentazione anche per quanto riguarda il Registro elettronico nazionale, di cui il sistema di tracciamento dei rifiuti entra a far parte. Decreti interministeriali in fase di creazione disciplineranno le modalità di funzionamento, iscrizione e tenuta. Questo permetterà una maggiore integrazione dei dati, grazie anche alla condivisione del registro con Inspra per l’inserimento nel catasto nazionale ed il supporto dell’Albo nazionale gestori ambientali.
Registro carico e scarico
Finalmente il registro diventa “cronologico” e vengono apportati chiarimenti alle tempistiche di annotazione per i soggetti interessati. Altre modifiche sono il luogo di conservazione del registro, che per gli impianti non presidiati o dismessi diventa ora la sede legale del soggetto che gestisce l’impianto. Diminuisce anche il periodo di conservazione del registro che passa da 5 a 3 anni.
Disciplina comunitaria dei rifiuti: formulario
Il formulario mantiene le 4 copie e relative destinazioni delle stesse. La trasmissione della quarta può essere sostituita da una comunicazione tramite Pec, a condizione che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale e la successiva trasmissione al produttore. Il tempo di conservazione delle copie rimane di tre anni.
Rimangono esenti dal formulario anche i trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal loro produttore in modo occasionale e saltuario; si tratta di quelli effettuati per non più di cinque volte l’anno e che non eccedono la quantità̀ giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario dal produttore o dal detentore e per le eventuali difformità̀ tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, escluse le difformità̀ riscontrabili in base alla comune diligenza. Anche in questo caso diminuisce il periodo di conservazione del formulario che scende da 5 a 3 anni.