Fanghi provenienti da fosse settiche: chi è il produttore del rifiuto?
La legge 29 luglio 2021 n.108 stabilisce che è chi fa la pulizia (lo spurghista) ad essere il produttore dei fanghi di fosse settiche identificati con il CER 20.03.04.
Una volta accertato che i rifiuti delle fosse settiche e delle reti fognarie sono “speciali”, risulta evidenziare chi sia il soggetto produttore di tali tipologie di rifiuti, e comprendere se si tratti dello stesso produttore o di produttori diversi fra loro.
A tale proposito si deve ricordare che il comma 5 dell’articolo 230 del d.lgs. 152 del 2006 (non novellato dal Dlgs 116/2020) dispone che:
“ i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva.
Ricordiamo inoltre che fino al 31 luglio 2021, ai sensi dell’art. 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, l’autospurghista per svolgere l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, doveva essere iscritto all’Albo Gestori Ambientali ma che, nel momento in cui andava ad effettuare la pulizia manutentiva di fognature, doveva qualificarsi come “produttore” e i rifiuti venivano identificati col codice C.E.R. 20.03.06 (rifiuti della pulizia delle fognature) mentre, quando effettuava lo spurgo di pozzi neri, fosse IMOFH o di bagni mobili, doveva qualificarsi come “trasportatore di rifiuti prodotti da terzi” e identificare i rifiuti col codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche) indicando nel formulario il produttore reale del rifiuto anche se si trattava di abitazione privata.
Cosa succedeva però nella realtà? Per comodità gli operatori indicavano se stessi in qualità di produttori anche quando non avrebbero dovuto. I formulari così compilati diventavano quindi fonte di sanzioni per i gestori degli impianti di depurazione dove i fanghi venivano collocati.
Da ciò si deduce che lo spurghista, il trasportatore del liquame, è anche il produttore del rifiuto che ha raccolto.
Ma non solo. “La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”
La continuazione del comma 5 dell’art. 230 presuppone quindi l’esistenza di un documento da compilare.
Ma le novità sulla gestione e i liquami delle fosse settiche non finiscono qui.
IL DEPOSITO TEMPORANEO PRESSO L’UNITA’ LOCALE. UNA NOVITA’ CHE E’ ANCHE UNA OPPORTUNITA’ PER GLI OPERATORI.
La grande novità inserita nella nuova normativa è la possibilità di ottimizzare la gestione dei trasporti verso gli impianti di smaltimento utilizzando la disciplina del deposito temporaneo presso l’unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva.
Si capisce che usufruire del deposito temporaneo al pari degli altri rifiuti da manutenzione rappresenta un grande ed efficace strumento per le aziende del settore.
Un passo in avanti sulla strada della semplificazione documentale e logistica nell’ambito della gestione dei rifiuti.