Gestione dei rifiuti sanitari pericolosi
I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono definiti, dall’articolo 2. comma 1, lettera d), del DPR 254/2003 come:
“i seguenti rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03* e 18.02.02*”.
Pertanto siccome i rifiuti di cui al codice 18.02.02* riguardano “-“rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie degli animali animali”- si considera nel caso in esame la classificazione corretta del 18.01.03* “rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.”
CONCLUSIONI
Pertanto in applicazione del principio di precauzione , fondamento delle direttive ambientali Europee, correlato al concetto di rischio, si ritiene opportuno attribuire ai DPI utilizzati in ambito professionale non sanitario, la codifica categoria dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo di cui al 18.01.03* applicando tutte le misure previste dall’art. 8 di cui al D.P.R. n. 254 del 2003 che si riporta in allegato e che disciplina anche il deposito temporaneo dei rifiuti suddetti. ( in modo particolare: Il deposito temporaneo, come previsto dall’art.8 del DPR n. 254 del 15/07/2003, deve avvenire in modo da non causare rischi per la salute e può avere la durata massima di 5 giorni dalla chiusura del contenitore, elevabile a 30 giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. Le registrazioni nel registro di carico/scarico devono
avvenire entro 5 giorni. )